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Nuove modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari - Agrifondo
Agrifondo informa gli aderenti che la legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha introdotto alcune novità in materia di prestazioni pensionistiche complementari, modificando l’art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In particolare, accanto alle modalità di erogazione già previste, sono state introdotte nuove forme di prestazione pensionistica che consentono agli aderenti, al momento del pensionamento, di scegliere ulteriori modalità di fruizione della posizione individuale maturata. La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, con Deliberazione del 25 giugno 2026, ha fornito le prime istruzioni applicative, al fine di assicurare un’informazione chiara agli aderenti e una gestione ordinata delle nuove prestazioni da parte delle forme pensionistiche complementari. Agrifondo, in qualità di fondo pensione negoziale in regime di contribuzione definita, provvederà ad adeguare la propria documentazione informativa e le procedure operative secondo quanto previsto dalla normativa e dalle istruzioni COVIP. Le nuove prestazioni pensionistiche Le nuove tipologie di prestazione introdotte sono le seguenti: • la rendita a durata definita, ossia una prestazione erogata per un periodo predeterminato, di norma commisurato alla vita attesa residua dell’aderente al momento della richiesta; • i prelievi liberamente determinabili, che consentono all’aderente di richiedere, tempo per tempo, l’erogazione di importi a valere sul montante residuo, entro i limiti previsti dalla normativa; • l’erogazione frazionata del montante accumulato, che consente di ricevere la posizione maturata in forma rateizzata per un periodo scelto dall’aderente, comunque non inferiore a cinque anni. La rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili sono richiedibili a decorrere dal 1° luglio 2026. L’erogazione frazionata del montante accumulato potrà essere richiesta a decorrere dal 31 ottobre 2026. Caratteristiche principali Le nuove prestazioni sono alternative alla rendita vitalizia e non sono combinabili tra loro. Resta ferma la possibilità, nei limiti previsti dalla normativa, di richiedere una parte della prestazione in capitale e la restante parte secondo una delle modalità di erogazione disponibili. La posizione individuale residua rimane investita presso Agrifondo e continua a essere valorizzata in base all’andamento della gestione finanziaria del comparto di riferimento. Di conseguenza, l’importo delle prestazioni può variare nel tempo in funzione dei risultati della gestione. Una volta iniziata la liquidazione della prestazione scelta, l’opzione non può essere revocata, salvo la possibilità per l’aderente di convertire successivamente il montante residuo in rendita vitalizia, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla documentazione del Fondo. Prima della liquidazione del primo importo, resta ferma la possibilità di revoca nei casi e nei termini previsti. Dal momento in cui l’aderente accede ad una prestazione pensionistica complementare, non possono più essere esercitate le prerogative tipiche della fase di accumulo, quali anticipazioni, trasferimenti e RITA, fatta salva la possibilità di effettuare lo switch di comparto secondo le regole previste dal Fondo. Le nuove prestazioni non sono inoltre cumulabili con una RITA eventualmente già in corso di erogazione. Indicazione dei beneficiari in caso di decesso Al momento della richiesta di una delle nuove prestazioni, l’aderente dovrà indicare i soggetti legittimati a riscattare l’eventuale montante residuo in caso di decesso. Tale indicazione è necessaria ai fini della completezza della richiesta e potrà anche consistere nella conferma dei soggetti già precedentemente indicati durante la fase di accumulo. Aspetti da valutare Prima di scegliere una delle nuove modalità di erogazione, è importante che l’aderente valuti attentamente le proprie esigenze personali e previdenziali. In particolare, occorre considerare che: • il montante residuo rimane investito e, quindi, il valore della prestazione può variare in base all’andamento dei mercati finanziari; • la prestazione scelta può esaurirsi prima del termine della vita del beneficiario, qualora la durata della vita risulti superiore al periodo di erogazione prescelto; • richieste di importo elevato o concentrate nella fase iniziale possono ridurre le risorse disponibili per il restante periodo di pensionamento; • i prelievi e le rate erogate riducono progressivamente il montante residuo; • le diverse modalità di prestazione possono essere soggette a differenti regimi fiscali. Costi Gli eventuali costi applicati alle nuove prestazioni saranno indicati nella documentazione del Fondo e gli stessi saranno comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute per la gestione e l’erogazione delle prestazioni. Periodo transitorio Al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi e dei processi operativi necessari alla gestione delle nuove prestazioni, è previsto un periodo transitorio.
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