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Calabria, attenzione contro incendi
Incendi Boschivi Calabria 2026: periodo di grave pericolosità, divieti e regole dal 15 giugno al 15 ottobre Incendi boschivi Calabria 2026, al via la campagna regionale di prevenzione La Regione Calabria ha ufficialmente dato il via alla Campagna di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi per l’anno 2026. Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 22 aprile 2026, approvata ai sensi della Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000 e della Legge regionale 22 dicembre 2017 n. 51, è stato definito il Piano Regionale AIB 2026. Il provvedimento, reso noto dal Presidente della Giunta Regionale On.le Roberto Occhiuto con Prot. N. 11502 del 05/05/2026 di Azienda Calabria Verde, stabilisce le regole fondamentali per tutelare il patrimonio boschivo e paesaggistico calabrese. Il punto centrale della campagna per gli incendi boschivi Calabria 2026 è la dichiarazione del periodo di grave pericolosità. Ecco tutto quello che c’è da sapere su divieti, prescrizioni, deroghe e sanzioni in vigore su tutto il territorio regionale. Incendi boschivi Calabria 2026: quando scatta il periodo di grave pericolosità Il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Calabria per l’anno 2026 decorre dal 15 Giugno al 15 Ottobre 2026. È fatta salva la possibilità di estendere tale periodo in relazione all’andamento climatico. Durante la rimanente parte dell’anno, in presenza di rischio incendio legato a particolari condizioni climatiche, con apposito atto regionale sarà dichiarato lo stato di pericolosità. Cosa significa? Dal 15 giugno al 15 ottobre, su tutto il territorio regionale calabrese, si applicano automaticamente divieti e prescrizioni speciali, come integrate dalla deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n. 193/2024. L’obiettivo è ridurre al minimo il rischio di innesco e favorire interventi tempestivi. Cosa è vietato dal 15 giugno al 15 ottobre: i divieti assoluti Per l’intero periodo di grave pericolosità, su tutti i boschi, terreni cespugliati, strade e sentieri che li attraversano, è fatto divieto di: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati; fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano; abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive. I Comandi Militari, in caso di esercitazioni, campi e tiri devono adottare tutte le precauzioni per prevenire incendi. Si tratta di regole di buon senso, ma la loro violazione comporta sanzioni amministrative e penali molto severe. Ulteriori divieti e prescrizioni: le regole dettagliate Oltre ai divieti generali, la Regione Calabria ha stabilito prescrizioni più dettagliate valide su tutto il territorio regionale. 1. Uso del fuoco e pulizia dei terreni È vietato bruciare, in tutti i boschi e nel raggio di 50 metri, le stoppie e altri residui di coltivazione. È vietato altresì accendere fuochi nei boschi e nelle aree limitrofe. L’accensione del fuoco è consentita solo per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. In ogni caso chi accende il fuoco deve rispettare queste regole: ripulire preventivamente il terreno dalla vegetazione, circoscrivere il fuoco con una fascia di terreno nudo di almeno un metro, assicurarsi che non vi siano fiamme o braci e spegnere completamente il fuoco prima di abbandonare il luogo. Le stesse cautele devono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi o di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all’uopo attrezzate. È vietata l’abbruciatura delle ristoppie e di altri residui vegetali di vario tipo. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento in luogo idoneo e abbruciamento. Così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nei periodi compresi tra il 1° ottobre e il 31 marzo. Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare innesco di incendi con le modalità previste dall’articolo 14 comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91. È consentito l’uso del controfuoco come strumento di lotta attiva agli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell’intervento. Fuoco prescritto e autor
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