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Tutela delle fotografie online: intervista all’Avv. Vercellotti
Le fotografie che scattiamo e pubblichiamo online possono facilmente finire ovunque, esponendoci al rischio di utilizzi inappropriati. Come fotografi, è importante capire come proteggere legalmente il nostro lavoro per evitare spiacevoli sorprese. Oggi ne parliamo con l’Avvocato Alessandro Vercellotti, esperto di diritto del digitale. Grazie alla sua esperienza, potremo chiarire i dubbi più comuni sul copyright delle immagini e scoprire quali accorgimenti adottare per tutelare i nostri diritti, senza troppi giri di parole. Ecco cosa ci ha raccontato l’Avvocato Vercellotti Avvocato Vercellotti, ci spieghi la differenza tra diritti d’autore e copyright nelle immagini? Perché per noi fotografi è importante conoscere questa distinzione? La differenza principale tra diritti d’autore e copyright riguarda la tradizione giuridica in cui questi concetti si sono sviluppati. Il diritto d’autore è proprio dei sistemi di civil law, come quello italiano, mentre il copyright è tipico dei sistemi di common law, come quello statunitense o britannico. In Italia, la legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) tutela sia i diritti morali che i diritti patrimoniali delle opere creative, comprese le fotografie. I diritti morali proteggono il legame personale tra l’autore e la sua opera. Comprendono il diritto alla paternità (essere riconosciuto come autore), il diritto all’integrità (opporsi a modifiche che possano danneggiare la reputazione dell’autore), il diritto di inedito (decidere se e quando pubblicare l’opera) e il diritto di ritiro (ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali). Questi diritti sono inalienabili, irrinunciabili e senza limiti di tempo. I diritti patrimoniali, invece, riguardano lo sfruttamento economico dell’opera. Comprendono, tra gli altri, il diritto di pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione e traduzione. Questi diritti durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte, dopodiché l’opera entra nel pubblico dominio. A differenza dei diritti morali, i... Leggi il resto
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